[1]Definizioni
[2]1. Ai fini del presente titolo si applicano le seguenti definizioni: - "diritto della concorrenza":
- a)per la parte UE, gli articoli 101, 102 e 106 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (regolamento comunitario sulle concentrazioni), i relativi regolamenti di esecuzione e le relative modifiche;
- b)per la Colombia e il Peru', quanto segue, a seconda dei casi:
- i)le leggi nazionali relative alla concorrenza adottate o mantenute in vigore in conformita' dell'articolo 260, i relativi regolamenti di esecuzione e le relative modifiche; e/o
- ii)la legislazione della Comunita' andina applicabile in Colombia o Peru', i relativi regolamenti di attuazione e le relative modifiche; - "autorita' garante della concorrenza" e "autorita' garanti della concorrenza":
- a)per la parte UE, la Commissione europea; e
- b)per la Colombia e il Peru', le rispettive autorita' nazionali garanti della concorrenza. 2. Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica le competenze attribuite dalle parti alle loro rispettive autorita' nazionali e regionali per un'attuazione efficace e coerente del loro rispettivo diritto della concorrenza.
Testo vigente dal 10 agosto 2015
