[1]Pubblicazione
[2]1. Ciascuna parte provvede affinche' le sue misure di applicazione generale, comprese le disposizioni legislative e regolamentari, le decisioni giudiziarie, le procedure e le pronunce amministrative relative alle materie disciplinate dal presente accordo siano sollecitamente pubblicate o rese facilmente accessibili agli interessati, in modo da consentire loro di prenderne conoscenza. 2. Ciascuna parte si adopera quanto piu' possibile per fornire agli interessati la possibilita' di formulare osservazioni sulle proposte di disposizioni legislative e regolamentari, procedure o pronunce amministrative di applicazione generale relative alle materie disciplinate dal presente accordo ed esamina tali osservazioni purche' pertinenti. 3. Si ritiene che le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo siano state fornite da una parte quando siano state rese disponibili mediante debita notifica all'OMC o quando siano consultabili gratuitamente da tutti su un sito web ufficiale di tale parte.
Testo vigente dal 10 agosto 2015
