[1]Pubblicazione

[2]1. Ciascuna parte provvede affinche' le sue misure di applicazione generale, comprese le disposizioni legislative e regolamentari, le decisioni giudiziarie, le procedure e le pronunce amministrative relative alle materie attinenti al commercio disciplinate dalla parte IV del presente accordo siano sollecitamente pubblicate o rese facilmente accessibili agli interessati, in modo da consentire agli interessati di una parte e a qualsiasi altra parte di prenderne conoscenza. Su richiesta, ciascuna parte fornisce una spiegazione dell'obiettivo e della motivazione di tali misure, prevedendo un termine congruo tra la pubblicazione e l'entrata in vigore delle misure, salvo che specifiche circostanze pratiche o legali non impongano diversamente. 2. Ciascuna parte si adopera per fornire agli interessati dell'altra parte la possibilita' di formulare osservazioni sulle proposte di disposizioni legislative e regolamentari, di procedure o pronunce amministrative di applicazione generale e per tener conto delle osservazioni pertinenti ricevute. 3. Le misure di applicazione generale di cui al paragrafo 1 si presumono rese facilmente accessibili quando siano state debitamente notificate all'OMC oppure quando siano consultabili gratuitamente da tutti su un sito web ufficiale della parte interessata. 4. Nessuna disposizione della parte IV del presente accordo puo' essere interpretata come tale da imporre alle parti di fornire informazioni riservate la cui divulgazione impedisca l'applicazione della legge o sia comunque in contrasto con l'interesse pubblico o pregiudichi interessi commerciali legittimi di determinate imprese, siano esse pubbliche o private.

Testo vigente dal 23 luglio 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139~art339 · fonte su Normattiva