[1]Decisioni e lodi del collegio arbitrale

[2]1. Il collegio arbitrale fa il possibile per adottare decisioni per consenso. Qualora risulti pero' impossibile adottare una decisione per consenso, si procede a maggioranza. Il parere degli arbitri dissenzienti non e' in alcun caso reso pubblico. 2. I lodi del collegio arbitrale sono vincolanti per le parti della controversia e non creano diritti od obblighi per le persone fisiche o giuridiche. Il lodo decide sulle questioni di fatto, stabilisce l'applicabilita' delle disposizioni pertinenti del presente accordo, constata se la parte in questione ha o non ha adempiuto agli obblighi ad essa derivanti dall'accordo e indica le principali motivazioni alla base delle sue decisioni e conclusioni. 3. Il collegio arbitrale, su richiesta di qualsiasi parte della controversia, puo' formulare raccomandazioni sull'esecuzione del lodo. 4. I lodi del collegio arbitrale sono pubblici, salvo diverso accordo tra le parti della controversia.

Testo vigente dal 10 agosto 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120~art318 · fonte su Normattiva