[1]Norme di interpretazione
[2]I collegi arbitrali interpretano le disposizioni di cui all'articolo 299 secondo le norme di interpretazione consuetudinarie del diritto internazionale pubblico di cui alla convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, conclusa a Vienna il 23 maggio 1969. I lodi del collegio arbitrale non possono ampliare ne' ridurre i diritti e gli obblighi che discendono dalle disposizioni di cui all'articolo 299.
Testo vigente dal 10 agosto 2015
