[1]Norme di interpretazione

[2]I collegi arbitrali interpretano le disposizioni di cui all'articolo 299 secondo le norme di interpretazione consuetudinarie del diritto internazionale pubblico di cui alla convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, conclusa a Vienna il 23 maggio 1969. I lodi del collegio arbitrale non possono ampliare ne' ridurre i diritti e gli obblighi che discendono dalle disposizioni di cui all'articolo 299.

Testo vigente dal 10 agosto 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120~art317 · fonte su Normattiva