[1]Termini
[2]1. Tutti i termini fissati nel presente titolo, compresi quelli per la notifica dei lodi da parte dei collegi arbitrali, sono calcolati a decorrere dal primo giorno successivo all'atto o al fatto cui si riferiscono. 2. I termini citati nel presente titolo possono essere prorogati previo accordo fra le parti della controversia.
Testo vigente dal 10 agosto 2015
