[1]Termini

[2]1. Tutti i termini di cui alla presente sezione, compresi quelli per la notifica dei lodi da parte dei collegi arbitrali, sono calcolati in giorni del calendario civile e decorrono dal giorno successivo all'atto o al fatto cui si riferiscono. 2. I termini di cui alla presente sezione possono essere prorogati previo mutuo consenso delle Parti.

Testo vigente dal 17 ottobre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-10-03;186~art80 · fonte su Normattiva