[1]Ambito di applicazione e strumenti

[2]1. La cooperazione si svolge mediante gli strumenti, le risorse e i meccanismi di cui dispongono a tal fine le parti, secondo le regole e le procedure in vigore, e attraverso gli organismi di ciascuna parte competenti ad attuare relazioni di cooperazione, anche per quanto riguarda la cooperazione in materia commerciale. 2. Conformemente al paragrafo 1, le parti possono avvalersi fra l'altro di strumenti quali lo scambio di informazioni, esperienze e migliori pratiche, l'assistenza tecnica e finanziaria nonche' l'identificazione, lo sviluppo e la realizzazione di progetti in comune.

Testo vigente dal 10 agosto 2015

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120~art325 · fonte su Normattiva