[1]Funzioni del comitato per il commercio relativamente alla cooperazione a norma del presente titolo

[2]1. Le parti accordano un'importanza particolare al follow-up delle misure di cooperazione poste in essere allo scopo di contribuire all'esecuzione ottimale del presente accordo e al pieno sviluppo dei suoi benefici. 2. Il comitato per il commercio procede al follow-up e, se del caso, fornisce stimoli e orientamenti in relazione ai principali aspetti della cooperazione nel quadro degli obiettivi di cui all'articolo 324, paragrafi 1 e 2. 3. Il comitato per il commercio puo' formulare raccomandazioni agli organismi competenti di ciascuna parte responsabili della programmazione e dell'esecuzione della cooperazione.

Testo vigente dal 10 agosto 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120~art326 · fonte su Normattiva