[1]Funzioni del comitato per il commercio relativamente alla cooperazione a norma del presente titolo
[2]1. Le parti accordano un'importanza particolare al follow-up delle misure di cooperazione poste in essere allo scopo di contribuire all'esecuzione ottimale del presente accordo e al pieno sviluppo dei suoi benefici. 2. Il comitato per il commercio procede al follow-up e, se del caso, fornisce stimoli e orientamenti in relazione ai principali aspetti della cooperazione nel quadro degli obiettivi di cui all'articolo 324, paragrafi 1 e 2. 3. Il comitato per il commercio puo' formulare raccomandazioni agli organismi competenti di ciascuna parte responsabili della programmazione e dell'esecuzione della cooperazione.
Testo vigente dal 10 agosto 2015
