[1]Trasparenza

[2]1. Le parti convengono che le misure di difesa commerciale vadano applicate nel pieno rispetto delle disposizioni pertinenti dell'OMC e in base a un sistema trasparente. 2. Riconoscendo i vantaggi offerti agli operatori economici dalla certezza del diritto e dalla prevedibilita', ciascuna delle parti garantisce che la propria legislazione interna in materia di misure di difesa commerciale sia pienamente conforme alle norme pertinenti dell'OMC. 3. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6, paragrafo 5, dell'accordo antidumping e dall'articolo 12, paragrafo 4, dell'accordo sulle sovvenzioni, ciascuna delle parti provvede, quanto prima in base alla sua legislazione interna, dopo l'istituzione di misure provvisorie e, in ogni caso, prima della decisione definitiva, a comunicare integralmente ed esplicitamente i fatti essenziali esaminati che sono alla base della decisione di applicare o meno le misure. La comunicazione di tali informazioni avviene per iscritto e le parti interessate dispongono del tempo sufficiente per formulare osservazioni. 4. Purche' lo svolgimento dell'inchiesta non ne sia inutilmente ritardato, l'autorita' incaricata dell'inchiesta accorda alle parti interessate che ne facciano richiesta la possibilita' di essere sentite e di esprimere il loro punto di vista nel quadro delle inchieste in materia di misure di difesa commerciale.

Testo vigente dal 10 agosto 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120~art38 · fonte su Normattiva