[1]Considerazione dell'interesse pubblico
[2]La parte UE e la Colombia, conformemente alla rispettiva legislazione interna, forniscono agli utilizzatori industriali e agli importatori del prodotto oggetto dell'inchiesta, come pure alle organizzazioni rappresentative dei consumatori, a seconda dei casi, la possibilita' di comunicare informazioni pertinenti per lo svolgimento dell'inchiesta. Tali informazioni sono prese in considerazione dall'autorita' incaricata dell'inchiesta nella misura in cui risultino pertinenti, siano debitamente suffragate da elementi di prova e vengano presentate entro i termini stabiliti dalla legislazione interna.
Testo vigente dal 10 agosto 2015
