[1]Scambio di informazioni

[2]1. Ogni informazione o spiegazione fornita su richiesta di una parte conformemente alle disposizioni del presente capo viene presentata in formato cartaceo o elettronico entro un termine di sessanta giorni, che puo' essere prorogato previa giustificazione della parte che fornisce le informazioni. 2. Per quanto riguarda i quesiti cui devono essere pronti a rispondere i punti di informazione, come pure la gestione e il trattamento di tali richieste di informazioni, in conformita' dell'articolo 10 dell'accordo TBT o del presente capo, le parti applicano le raccomandazioni del comitato dell'OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi, adottate il 4 ottobre 1995.

Testo vigente dal 10 agosto 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120~art84 · fonte su Normattiva