[1]Punti di contatto e scambio di informazioni

[2]1. La parte UE, la parte AC(52) e ciascuna Repubblica della parte AC designano, entro la data di entrata in vigore(53) del presente accordo, un punto di contatto per facilitare la comunicazione e assicurare l'efficace attuazione dell'accordo. La designazione dei punti di contatto non pregiudica la designazione specifica di autorita' competenti in base a precise disposizioni del presente accordo. 2. Su richiesta di una delle parti, il punto di contatto dell'altra parte indica l'ufficio o il funzionario responsabile di ogni questione attinente all'attuazione della parte IV del presente accordo e fornisce il sostegno necessario a facilitare la comunicazione con la parte richiedente. 3. Su richiesta di una parte e nella misura in cui cio' sia giuridicamente possibile, ciascuna parte interessata fornisce le informazioni e risponde sollecitamente alle domande riguardanti una misura in vigore o proposta che potrebbe incidere in modo sostanziale sulla parte IV del presente accordo.

[3]---------- (52) Il punto di contatto designato dalla parte AC e' utilizzato per lo scambio di informazioni relative agli obblighi collettivi conformemente all'articolo 352, paragrafo 2, della Parte V (Disposizioni finali) del presente accordo e agisce secondo le istruzioni dirette concordate dalle Repubbliche della parte AC. (53) Ai fini dell'obbligo per la parte AC di designare un punto di contatto, per "data di entrata in vigore" si intende la data in cui tutte le Repubbliche della parte AC hanno messo in vigore il presente accordo conformemente all'articolo 353, paragrafo 4.

Testo vigente dal 23 luglio 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139~art340 · fonte su Normattiva