In deroga all'art. 60 e in considerazione degli studi e lavori gia' avviati, l'approvvigionamento dei reattori impiantati sui territori di uno Stato membro che potranno divergere prima dello scadere di un termine di sette anni dalla data di entrata in vigore del Trattato, beneficia, per un periodo massimo di dieci anni a decorrere dalla stessa data, di una precedenza che puo' essere fatta valere tanto sulle risorse di minerali e di materie grezze provenienti dai territori dello Stato in causa, quanto sulle materie grezze o materie fissili speciali che costituiscono oggetto di un accordo bilaterale concluso prima dell'entrata in vigore del Trattato, e comunicato alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'art. 105. La stessa precedenza e' accordata, durante lo stesso periodo di dieci anni, per l'approvvigionamento di qualsiasi stabilimento di separazione isotopica, che costituisca o meno una Impresa comune, entrato in funzione sul territorio di uno Stato membro prima dello scadere di un termine di sette anni dall'entrata in vigore del Trattato. L'Agenzia conclude i relativi contratti, dopo verifica da parte della Commissione che sussistono le condizioni per il riconoscimento del diritto di prelazione.

Testo vigente dal 23 dicembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203~trattato-art223 · fonte del testo