1. Ogni Stato membro considera la propria politica, in materia di tassi di cambio, come un problema d'interesse comune. 2. Qualora uno Stato membro proceda ad una modificazione del suo tasso di cambio che non risponda agli obiettivi di cui all'art. 104 e alteri gravemente le condizioni di concorrenza, la Commissione, previa consultazione del Comitato monetario, puo' autorizzare altri Stati membri ad adottare, per un periodo strettamente limitato, le misure necessarie di cui essa definisce le condizioni e modalita', per ovviare alle conseguenze di tale azione.
Testo vigente dal 23 dicembre 1957
