La Commissione, nei due anni successivi all'entrata in vigore del presente Trattato, determina in quale misura i dazi doganali di carattere fiscale, contemplati dall'art. 17, paragrafo 2, debbano essere presi in considerazione per il calcolo della media aritmetica prevista dall'art. 19, paragrafo 1. La Commissione tiene conto dell'aspetto protettivo che tali dazi possono avere. Non piu' tardi di sei mesi dopo tale decisione, ogni Stato membro puo' domandare, per il prodotto di cui trattasi, l'applicazione della procedura contemplata dall'art. 20, senza che sia opponibile nei suoi confronti il limite previsto dall'articolo stesso.

Testo vigente dal 23 dicembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203~art22 · fonte del testo