1. La Banca contrae sui mercati internazionali dei capitali i prestiti necessari per l'adempimento dei suoi compiti. 2. La Banca puo' contrarre prestiti sul mercato dei capitali di uno Stato membro nel quadro delle disposizioni legislative relative alle emissioni interne oppure, ove manchino tali disposizioni in uno Stato membro, dopo che lo Stato membro e la Banca si siano consultati e si siano accordati sul prestito che quest'ultima ha in progetto. Il consenso degli organi competenti dello Stato membro puo' essere ricusato soltanto quando vi sia motivo di temere gravi turbamenti sul mercato dei capitali di questo Stato.
Testo vigente dal 23 dicembre 1957
