1. Qualora dei movimenti di capitale provochino turbamenti nel funzionamento del mercato dei capitali di uno Stato membro, la Commissione, previa consultazione del Comitato monetario, autorizza tale Stato ad adottare nel campo dei movimenti di capitale le misure di protezione di cui essa definisce le condizioni e le modalita'. L'autorizzazione puo' essere revocata e le condizioni e modalita' modificate dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata. 2. Tuttavia, lo Stato membro che si trova in difficolta' puo' adottare direttamente le misure summenzionate quando queste siano necessarie in ragione del carattere di segretezza o urgenza che rivestono. La Commissione e gli Stati membri ne devono essere informati al piu' tardi al momento dell'entrata in vigore delle misure stesse. In tal caso, la Commissione, previa consultazione del Comitato monetario, puo' decidere che lo Stato interessato deve modificare o sopprimere le misure di cui trattasi.

Testo vigente dal 23 dicembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203~art73 · fonte del testo