Fino al momento dell'entrata in vigore delle disposizioni adottate in applicazione dell'art. 87, le autorita' degli Stati membri decidono in merito all'ammissibilita' di intese e allo sfruttamento abusivo di una posizione dominante nel mercato comune, in conformita' del diritto nazionale interno e delle disposizioni dell'art. 85, in particolare del paragrafo 3, e dell'art. 86.

Testo vigente dal 23 dicembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203~art88 · fonte del testo