Le spese di funzionamento dell'Assemblea unica, della Corte di giustizia unica e del Comitato economico e sociale unico sono ripartite, in proporzioni eguali, fra le Comunita' interessate. Le modalita' d'applicazione del presente articolo sono stabilite di comune intesa dalle autorita' competenti di ogni Comunita'.
Testo vigente dal 23 dicembre 1957
