1. L'esecuzione dei compiti affidati alla Comunita' e' assicurata da: un'ASSEMBLEA; un CONSIGLIO; una COMMISSIONE; una CORTE DI GIUSTIZIA. Ciascuna istituzione agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dal presente Trattato. 2. Il Consiglio e la Commissione sono assistiti da un Comitato economico e Sociale che svolge funzioni consultive.

Testo vigente dal 23 dicembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203~trattato-art3 · fonte del testo