Ogni Stato membro s'impegna ad autorizzare che i pagamenti concernenti gli scambi di merci, di servizi e di capitali siano effettuati nella moneta dello Stato membro nel quale risiede il creditore o il beneficiario; s'impegna altresi' ad autorizzare i trasferimenti di capitali e di salari, nella misura in cui la circolazione delle merci, dei servizi, dei capitali e delle persone e' liberalizzata fra gli Stati membri in applicazione del presente Trattato.
Testo vigente dal 23 dicembre 1957
