Ogni Stato membro s'impegna ad autorizzare che i pagamenti concernenti gli scambi di merci, di servizi e di capitali siano effettuati nella moneta dello Stato membro nel quale risiede il creditore o il beneficiario; s'impegna altresi' ad autorizzare i trasferimenti di capitali e di salari, nella misura in cui la circolazione delle merci, dei servizi, dei capitali e delle persone e' liberalizzata fra gli Stati membri in applicazione del presente Trattato.

Testo vigente dal 23 dicembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203~trattato-art100 · fonte del testo