[1]PROTOCOLLO N° 6 concernente gli scambi di cognizioni con la Repubblica ellenica nel campo dell'energia nucleare

[3]1. Dal momento dell'adesione le cognizioni comunicate agli Stati membri, alle persone e alle imprese, conformemente all'articolo 13 del trattato CEEA, sono messe a disposizione della Repubblica ellenica, che provvede alla loro diffusione limitata nel proprio territorio, alle condizioni di cui allo stesso articolo. 2. Dal momento dell'adesione la Repubblica ellenica mette a disposizione della Comunita' Europea dell'Energia Atomica cognizioni a diffusione limitata acquisite in Grecia nel settore nucleare, purche' non si tratti di applicazioni di carattere strettamente commerciale. La Commissione comunica le cognizioni alle imprese della Comunita', alle condizioni di cui al summenzionato articolo 13. 3. Queste informazioni riguardano principalmente: - gli studi sull'applicazione dei radioisotopi nei settori: medicina, agricoltura, entomologia, protezione dell'ambiente, - l'applicazione delle tecniche nucleari all'archeometria, - lo sviluppo di apparecchiature dell'elettronica medica, - lo sviluppo dei metodi di prospezione dei minerali radioattivi.

Testo vigente dal 10 marzo 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-02-12;52~protocollo-6-art1 · fonte su Normattiva