Le disposizioni di cui agli articoli da 14 a 23 inclusi e da 25 a 28 inclusi si applicano ai brevetti, titoli di protezione temporanea e modelli di utilita', come anche alle domande di brevetti e di modelli di utilita' precedenti all'entrata in vigore del Trattato, alle condizioni seguenti: 1. Per l'applicazione del termine previsto dall'art. 17, paragrafo 2, va considerata in favore del titolare la nuova situazione creata dall'entrata in vigore del Trattato. 2. Per quanto concerne la comunicazione di una invenzione non segreta, quando i termini di tre mesi e diciotto mesi previsti dall'art. 16, o uno di questi, siano scaduti alla data dell'entrata in vigore del Trattato, da tale data ha decorrenza un nuovo termine di sei mesi. Se questi termini, o uno di questi, sono in corso a tale data, vengono prorogati di sei mesi a decorrere dal giorno della loro normale scadenza. 3. Le stesse disposizioni si applicano per quanto concerne la comunicazione di una invenzione segreta, a mente degli articoli 16 e 25, paragrafo 1; in tal caso, tuttavia, la data considerata per la decorrenza dei nuovi termini ovvero per la proroga dei termini in corso e quella dell'entrata in vigore del regolamento di sicurezza di cui all'art. 24.

Testo vigente dal 23 dicembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203~trattato-art221 · fonte del testo