Ai sensi del presente Trattato, sono considerate come servizi le prestazioni fornite normalmente dietro retribuzione, in quanto non siano regolate dalle disposizioni relative alla libera circolazione delle merci, dei capitali e delle persone. I servizi comprendono in particolare:

  • a)attivita' di carattere industriale,
  • b)attivita' di carattere commerciale,
  • c)attivita' artigiane,
  • d)le attivita' delle libere professioni. Senza pregiudizio delle disposizioni del capo relativo al diritto di stabilimento, il prestatore puo', per l'esecuzione della sua prestazione, esercitare, a titolo temporaneo, la sua attivita' nel paese ove la prestazione e' fornita, alle stesse condizioni imposte dal paese stesso ai propri cittadini.

Testo vigente dal 23 dicembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203~art60 · fonte del testo