Se il livello dei dazi applicabili alle merci in provenienza da un paese terzo alla loro entrata in un paese o territorio, avuto riguardo alle disposizioni dell'art. 133, paragrafo 1, e' tale da provocare deviazioni di traffico a detrimento di uno degli Stati membri, questo puo' domandare alla Commissione di pro porre agli altri Stati membri le misure necessarie per porre rimedio a questa situazione.
Testo vigente dal 23 dicembre 1957
