Le persone e imprese appartenenti ai settori industriali enumerati nell'allegato II del presente Trattato hanno l'obbligo di comunicare alla Commissione i progetti d'investimenti concernenti i nuovi impianti nonche' le sostituzioni o trasformazioni rispondenti ai criteri relativi alla natura e all'entita' definiti dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione. L'elenco dei settori industriali summenzionato puo' essere modificato dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, la quale domanda preventivamente il parere del Comitato economico e sociale.

Testo vigente dal 23 dicembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203~trattato-art41 · fonte del testo