I progetti di cui all'art. 41 devono essere comunicati alla Commissione, e per informazione allo Stato membro interessato, al piu' tardi tre mesi prima della conclusione dei primi contratti con i fornitori, ovvero tre mesi prima dell'inizio dei lavori, quando questi debbano essere compiuti dall'impresa con mezzi propri. Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, puo' modificare il termine suddetto.

Testo vigente dal 23 dicembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203~trattato-art42 · fonte del testo