Quando un produttore opera in piu' fasi della produzione, comprese tra l'estrazione di minerale e la produzione di metallo incluse, e' tenuto ad offrire il prodotto all'Agenzia unicamente nella fase di produzione di sua scelta. Lo stesso avviene nel caso di piu' imprese tra cui sussistono dei vincoli, comunicati tempestivamente alla Commissione e con questa discussi secondo la procedura prevista dagli articoli 43 e 44.
Testo vigente dal 23 dicembre 1957
