L'Agenzia ha l'obbligo di soddisfare tutte le ordinazioni, sempreche' alla loro esecuzione non si frappongano ostacoli giuridici o materiali. L'Agenzia, rispettando le prescrizioni dell'art. 52, puo' chiedere agli utilizzatori il versamento di adeguati acconti all'atto della conclusione di un contratto, sia a titolo di garanzia, sia al fine di facilitare l'assolvimento dei propri impegni a lungo termine con i produttori, necessari all'esecuzione dell'ordinazione.

Testo vigente dal 23 dicembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203~trattato-art61 · fonte del testo