1. Nel conto finanziario delle materie fissili speciali:

  • a)e' portato a credito della Comunita' e a debito dello Stato membro, della persona o dell'impresa beneficiari, il controvalore delle materie fissili speciali lasciate o messe a disposizione di tale Stato, persona o impresa;
  • b)e' portato a debito della Comunita' e a credito dello Stato membro, della persona o dell'impresa fornitrice, il controvalore delle materie fissili speciali prodotte o importate da tale Stato, persona o impresa, e che diventano proprieta' della Comunita'. Si effettua una scritturazione analoga quando uno Stato membro, una persona o una impresa restituisce materialmente alla Comunita' delle materie fissili speciali in precedenza lasciate o messe a disposizione di tale Stato, persona o impresa. 2. Le oscillazioni di valore dei quantitativi di materie fissili speciali sono tradotte in termini contabili in modo che non possano determinare per la Comunita' ne' perdite ne' benefici. I rischi sono a carico o a vantaggio dei detentori. 3. I saldi risultanti dalle operazioni suddette sono immediatamente esigibili a richiesta del creditore. 4. Ai fini dell'applicazione del presente capo, l'Agenzia e' considerata alla stregua di un'impresa in ordine alle operazioni fatte per suo proprio conto.

Testo vigente dal 23 dicembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203~trattato-art89 · fonte del testo