Nei casi di cui all'art. 10 gli enti debitori di un Paese contraente possono delegare il servizio delle prestazioni, come pure il controllo medico ed amministrativo degli interessati che risiedono o soggiornano nello altro Paese, all'ente competente di tale Paese, con il consenso di tale ente. Le relative spese saranno oggetto di rimborso.

Testo vigente dal 12 marzo 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-02-04;122~art11 · fonte del testo