[1]Paragrafo 1 I lavoratori italiani in Spagna beneficiano delle prestazioni del "Mutualisimo laboral" allorche' possano far valere i requisiti ed i periodi di "carencia" stabiliti per i lavoratori spagnoli.

[2]Paragrafo 2 Ai fini del requisito di dieci anni di lavoro previsto per le pensioni di vecchiaia, si cumulano i periodi di lavoro per conto altrui compiuti in Italia in attivita' corrispondenti a quelle incorporate o inquadrate nel "Mutualismo laboral".

Testo vigente dal 12 marzo 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-02-04;122~art17 · fonte del testo