Le Autorita' diplomatiche e consolari dei due Stati sono autorizzate, senza speciale mandato, a rappresentare gli aventi diritto cittadini del rispettivo Stato dinanzi a tutti gli Enti, i Tribunali e Autorita' competenti in materia di assicurazioni sociali dell'altro Stato. Le stesse Autorita' sono autorizzate a intervenire direttamente presso gli Enti, i Tribunali e le Autorita' di assicurazioni sociali dell'altro Stato per raccogliere ogni utile elemento di difesa degli interessi dei loro connazionali.
Testo vigente dal 3 dicembre 1954
