Le Autorita' diplomatiche e consolari dei due Stati sono autorizzate, senza speciale mandato, a rappresentare gli aventi diritto cittadini del rispettivo Stato dinanzi a tutti gli Enti, i Tribunali e Autorita' competenti in materia di assicurazioni sociali dell'altro Stato. Le stesse Autorita' sono autorizzate a intervenire direttamente presso gli Enti, i Tribunali e le Autorita' di assicurazioni sociali dell'altro Stato per raccogliere ogni utile elemento di difesa degli interessi dei loro connazionali.

Testo vigente dal 3 dicembre 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-10-29;1104~art31 · fonte del testo