Le autorita' diplomatiche e consolari dei due Paesi sono autorizzate ad intervenire direttamente presso le autorita' e gli istituti competenti dell'altro Paese per ottenere le informazioni utili alla tutela degli interessi dei propri connazionali, come pure a rappresentarli senza speciale mandato.

Testo vigente dal 20 novembre 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-10-08;545~art38 · fonte su Normattiva