[1]Paragrafo 1 Le esenzioni da imposte, tasse e diritti, previste dalle legislazioni di uno dei due Paesi contraenti, valgono anche per l'applicazione della presente Convenzione, indipendentemente dalla nazionalita', degli interessati.

[2]Paragrafo 2 Tutti gli atti, documenti ed altre scritture, che devono essere prodotti per l'applicazione della presente Convenzione, sono esenti dall'obbligo del visto e della legalizzazione da parte delle Autorita' diplomatiche e consolari.

Testo vigente dal 12 marzo 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-02-04;122~art20 · fonte del testo