Le istanze e i ricorsi che gli interessati devono presentare, entro un termine stabilito, ad un'autorita' o ad un ente competente di uno dei due Paesi, sono considerati ricevibili se sono presentati, entro lo stesso termine, a una autorita' o ad un ente corrispondente dell'altro Paese. In tal caso, questa autorita' o ente deve, senza ritardo, trasmettere dette istanze o ricorsi alla autorita' o all'ente competente del primo Paese.
Testo vigente dal 5 ottobre 1961
