Le istanze e i ricorsi che gli interessati devono presentare, entro un termine stabilito, ad un'autorita' o ad un ente competente di uno dei due Paesi, sono considerati ricevibili se sono presentati, entro lo stesso termine, a una autorita' o ad un ente corrispondente dell'altro Paese. In tal caso, questa autorita' o ente deve, senza ritardo, trasmettere dette istanze o ricorsi alla autorita' o all'ente competente del primo Paese.

Testo vigente dal 5 ottobre 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-07-01;991~art22 · fonte su Normattiva