Le istanze e i ricorsi che gli interessati devono presentare, entro un termine stabilito, ad un'autorita' o ad un ente competente di uno dei due Paesi, sono considerati ricevibili se sono presentati, entro lo stesso termine, a un'autorita' o ad un ente corrispondente dell'altro Paese. In tal caso, quest'autorita' o ente deve, senza ritardo, trasmettere dette istanze o ricorsi all'autorita' o all'ente competente del primo Paese.

Testo vigente dal 1 aprile 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-02-19;137~art22 · fonte del testo