[1]Paragrafo 1 Quando tra le autorita' e gli organismi assicuratori competenti dei due Paesi contraenti sorga contestazione circa il diritto applicabile, si deve concedere all'interessato una assistenza provvisoria fino a che la controversia non sia stata decisa in conformita' all'articolo precedente.

[2]Paragrafo 2 La corresponsione dell'assistenza provvisoria spetta all'organismo assicuratore presso il quale l'interessato era da ultimo assicurato: in caso dubbio all'organismo assicuratore al quale per primo sia stata inoltrata domanda.

[3]Paragrafo 3 Detto organismo assicuratore deve accordare all'interessato, a titolo di assistenza provvisoria, le prestazioni alle quali esso sarebbe tenuto secondo la propria legislazione.

[4]Paragrafo 4 L'organismo assicuratore che in definitiva risultera' obbligato deve rimborsare in unica soluzione, all'organismo assicuratore che ha corrisposto la assistenza provvisoria, le spese sostenute a tale scopo.

[5]Paragrafo 5 Se l'importo che e' stato versato al beneficiario a titolo di assistenza provvisoria e' superiore all'ammontare delle prestazioni obbligatoriamente spettanti per il periodo corrispondente, l'organismo assicuratore che in definitiva risultera' obbligato imputa la differenza sulle rate future mediante trattenute non superiori al quinto dell'ammontare di ciascuna rata.

Testo vigente dal 12 marzo 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-02-04;122~art29 · fonte del testo