- 1)Quando in relazione al diritto non contestato di un assicurato sorga controversia tra le autorita' o le istituzioni competenti dei due Stati contraenti circa la legislazione applicabile, si deve concedere all'interessato un'assistenza provvisoria fino a che la controversia non sia stata decisa in conformita' dell'articolo 52.
- 2)La corresponsione dell'assistenza provvisoria spetta all'istituzione dello Stato in cui l'interessato risiede. Tale istituzione corrispondera' le prestazioni in base alla propria legislazione.
- 3)L'istituzione che in definitiva risultera' obbligata deve rimborsare in unica soluzione, all'istituzione che ha corrisposto l'assistenza provvisoria, le spese sostenute a tale scopo.
- 4)Se l'importo che e' stato versato al beneficiario a titolo di assistenza provvisoria e' superiore all'ammontare delle prestazioni obbligatoriamente spettanti per il periodo corrispondente, l'istituzione che in definitiva risultera' obbligata imputa la differenza sulle rate future mediante trattenute non superiori al quinto dell'ammontare di ciascuna rata.
Testo vigente dal 4 settembre 1975
