[1]Paragrafo 1. Quando sorga contestazione circa la legislazione da applicare, si deve concedere all'interessato una assistenza provvisoria fino a che la controversia non sia stata decisa in conformita' dell'articolo precedente.
[2]Paragrafo 2. All'assistenza provvisoria provvede l'Ente assicuratore presso il quale l'interessato era da ultimo assicurato; in caso dubbio, l'Ente assicuratore al quale per primo sia stata inoltrata la domanda.
[3]Paragrafo 3. Questo Ente assicuratore deve accordare all'interessato, a titolo di assistenza provvisoria, le prestazioni alle quali esso sarebbe tenuto secondo la propria legislazione.
[4]Paragrafo 4. L'Ente assicuratore che in definitiva risultera' obbligato deve rimborsare, in unica soluzione, all'Ente assicuratore che ha corrisposto l'assistenza provvisoria le spese sostenute a tale scopo.
[5]Paragrafo 5. Se l'importo, che e' stato versato al beneficiario a titolo di assistenza provvisoria, e' superiore all'ammontare delle prestazioni obbligatoriamente spettanti per il periodo corrispondente, l'Ente che in definitiva risultera' obbligato imputa la differenza sulle rate future mediante trattenute non superiori al quinto dell'ammontare di ciascuna rata.
Testo vigente dal 3 dicembre 1954
