[1]Paragrafo 1. - Quando tra le autorita' e gli istituti competenti dei due Paesi sorga contestazione circa il diritto applicabile, si deve concedere all'interessato una assistenza provvisoria fino a che la controversia non sia stata decisa in conformita' all'articolo precedente.
[2]Paragrafo 2. - La corresponsione dell'assistenza provvisoria spetta all'istituto competente presso il quale l'interessato era da ultimo assicurato; in caso dubbio all'istituto competente al quale per primo sia stata inoltrata domanda.
[3]Paragrafo 3. - Detto istituto competente deve accordare all'interessato, a titolo di assistenza provvisoria, le prestazioni alle quali esso sarebbe tenuto secondo la propria legislazione.
[4]Paragrafo 4. - L'istituto competente che in definitiva risultera' obbligato deve rimborsare in unica soluzione, all'istituto che ha corrisposto l'assistenza provvisoria, le spese sostenute a tale scopo.
[5]Paragrafo 5. - Se l'importo che e' stato versato al beneficiario a titolo di assistenza provvisoria e' superiore all'ammontare delle prestazioni obbligatoriamente spettanti per il periodo corrispondente, l'istituto che in definitiva risultera' obbligato imputa la differenza sulle rate future mediante trattenute non superiori al quinto dell'ammontare di ciascuna rata.
Testo vigente dal 20 novembre 1974
