[1]Paragrafo 1 Le Autorita' competenti dei due Paesi contraenti risolveranno di comune accordo, tutte le difficolta' che sorgeranno nell'applicazione della presente Convenzione.
[2]Paragrafo 2 Nel caso che per tale via non si arrivi ad una soluzione, la controversia sara' decisa mediante una procedura arbitrale, stabilita di comune accordo tra i Governi dei due Paesi contraenti. L'organo arbitrale dovra' risolvere la controversia secondo lo spirito e i principi fondamentali della presente Convenzione. La sua decisione sara' obbligatoria e definitiva.
Testo vigente dal 12 marzo 1958
