[1]Paragrafo 1 Le Autorita' competenti dei due Paesi contraenti risolveranno di comune accordo, tutte le difficolta' che sorgeranno nell'applicazione della presente Convenzione.

[2]Paragrafo 2 Nel caso che per tale via non si arrivi ad una soluzione, la controversia sara' decisa mediante una procedura arbitrale, stabilita di comune accordo tra i Governi dei due Paesi contraenti. L'organo arbitrale dovra' risolvere la controversia secondo lo spirito e i principi fondamentali della presente Convenzione. La sua decisione sara' obbligatoria e definitiva.

Testo vigente dal 12 marzo 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-02-04;122~art28 · fonte del testo