[1]Paragrafo 1 Per il riconoscimento del diritto alle prestazioni e per la determinazione della loro specie e quantita' in caso di infortunio sul lavoro si applica la legislazione del Paese contraente in cui l'infortunio sul lavoro si verifica.

[2]Paragrafo 2 Per il riconoscimento del diritto alle prestazioni e per la determinazione della loro specie e quantita' in caso di malattia professionale si applica, in quanto passibile, la legislazione del Paese contraente in cui la malattia professionale si manifesta per la prima volta, senza pregiudizio delle azioni spettanti al lavoratore ed ai suoi aventi causa contro gli enti assicuratori dell'altro Paese sui quali, per la natura delle lavorazioni anteriormente effettuate, possa gravare la copertura del rischio di detta malattia professionale.

Testo vigente dal 12 marzo 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-02-04;122~art8 · fonte del testo