1. Il Consiglio Direttivo puo' emendare il presente Accordo a maggioranza di tre quarti di tutti i suoi Membri. Nei confronti di tutte le Parti Contraenti, gli emendamenti entreranno in vigore il trentesimo giorno successivo all'adozione da parte del Consiglio Direttivo, fatta eccezione per le Parti Contraenti che presenteranno notifica di recessione entro trenta giorni dall'adozione di tale emendamento, fermo restando l'Articolo 16, paragrafo 1. 2. Le proposte di emendamento al presente Accordo possono essere presentate da qualsiasi Membro in una comunicazione al Depositario, che le notifichera' tempestivamente a tutti i Membri e al Direttore di EUROFISH. 3. Il Consiglio Direttivo non esaminera' nessuna proposta di emendamento che non sia stata ricevuta dal Depositario almeno centoventi giorni prima del giorno di apertura della seduta in seno alla quale dovra' essere esaminata.

Testo vigente dal 28 marzo 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-03-06;122~accordo-art15 · fonte su Normattiva