[1]E SCIOGLIMENTO

[2]1. Decorsi tre anni dalla data in cui e' divenuto Parte al presente Accordo, in qualsiasi momento un Membro puo' presentare al Depositario notifica di recessione da EUROFISH Tale recessione avra' effetto dodici mesi dopo che il Depositario avra' ricevuto tale notifica, ovvero in qualunque altra data successiva, specificata nella notifica, ma a condizione che tutti gli obblighi assunti dal Membro nei confronti di EUROFISH restino validi e attuabili. 2. EUROFISH cessera' di esistere nel momento in cui il Consiglio Direttivo lo decidera', a maggioranza di tre quarti di tutti i suoi Membri. Tutti i beni rimasti dopo la cessione di terreni, edifici e pertinenze, dopo la restituzione ai rispettivi donatori di tutti i fondi che non siano stati impiegati e dopo che saranno stati onorati tutti gli obblighi, saranno distribuiti fra coloro che erano Membri di EUROFISH al momento dello scioglimento, in maniera proporzionata ai contributi versati per l'anno precedente a quello di scioglimento, in conformita' con l'Articolo 1l, paragrafi 1(a) e 2.

Testo vigente dal 28 marzo 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-03-06;122~accordo-art16 · fonte su Normattiva