[1]E COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE

[2]1. Tutte le controversie relative all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo che non possano essere composte tramite negoziato, conciliazione o mezzi analoghi puo' essere sottoposta da una qualsiasi parte alla controversia al Consiglio Direttivo, con richiesta di raccomandazione. In mancanza di composizione, la controversia puo' essere sottoposta ad un tribunale arbitrale composto da tre arbitri. Le Parti alla controversia nomineranno ciascuna un arbitro; i due arbitri in tal modo nominati designeranno di comune accordo il terzo arbitro, che sara' il Presidente del tribunale. Nel caso in cui una delle parti non nomini un arbitro entro due mesi dalla nomina del primo, ovvero nel caso in cui il Presidente del tribunale arbitrale non venga designato entro due mesi dalla nomina del secondo, il Presidente del Consiglio Direttivo lo designera' entro un ulteriore periodo di due mesi. 2. Il Consiglio Direttivo, a maggioranza di tre quarti, puo' sospendere un Membro che non si conformi al lodo arbitrale reso in conformita' cori il paragrafo 1 del presente Articolo dall'esercizio dei diritti e dei privilegi a lui spettanti in qualita' di Membro.

Testo vigente dal 28 marzo 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-03-06;122~accordo-art17 · fonte su Normattiva