[1]Validita' e Cessazione
[2]I. Questo Accordo restera' in vigore fino a che una delle due Parti decidera', in ogni momento, di denunciarlo.
[3]2. La volonta' di una delle due Parti di denunciare questo Accordo dovra' essere notificata alla Controparte per iscritto e attraverso i canali diplomatici, e produrra' effetti dopo novanta (90) giorni dalla ricezione della notifica dalla Controparte.
[4]3. La cessazione di questo Accordo non incidera' sui programmi e sulle attivita' in corso derivanti dallo stesso, se non deciso diversamente dalle Parti.
Testo vigente dal 22 marzo 2011
