[1]Validita' e Cessazione

[2]I. Questo Accordo restera' in vigore fino a che una delle due Parti decidera', in ogni momento, di denunciarlo.

[3]2. La volonta' di una delle due Parti di denunciare questo Accordo dovra' essere notificata alla Controparte per iscritto e attraverso i canali diplomatici, e produrra' effetti dopo novanta (90) giorni dalla ricezione della notifica dalla Controparte.

[4]3. La cessazione di questo Accordo non incidera' sui programmi e sulle attivita' in corso derivanti dallo stesso, se non deciso diversamente dalle Parti.

Testo vigente dal 22 marzo 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-03-11;22~accordo-art14 · fonte su Normattiva