Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui privilegi e le immunita' dell'Autorita' internazionale dei fondi marini, fatto a Kingston il 27 marzo 1998
Art. 19 (Protocollo)
PROVVISORIA Ogni Stato che intende ratificare, approvare o accettare il presente protocollo o aderirvi, puo' in qualsiasi momento notificare al depositario che lo applichera' a titolo provvisorio per un periodo non superiore a due anni.
Testo vigente dal 28 marzo 2006
