[1]Articolo XIV Entrata in vigore

[2]1. Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data in cui almeno sette Stati costieri della zona dell'Accordo, o organizzazioni d'integrazione economica regionali di cui almeno due della sub-regione del mar Nero ed almeno cinque della sub-regione del Mediterraneo e della zona Atlantica adiacente, lo abbiano firmato senza riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione o abbia depositato il loro strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, secondo l'Articolo XIII del presente Accordo. 2. Per ogni Stato dell'area di ripartizione, o ogni organizzazione d'integrazione economica regionale che:

  • a)firmera' il presente Accorso senza riserva di ratifica, di accettazione a di approvazione,
  • b)lo ratifichera', lo accettera' o lo approvera', oppure
  • c)vi aderira', dopo la data in cui il numero di Stati dell'area di ripartizione e di organizzazioni d'integrazione economica regionale richiesti per la sua entrata in vigore lo avranno firmato senza riserva, o lo avranno ratificato,accettato o approvato, il presente Accordo entrera' in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla firma senza riserva o al deposito, da parte di tale Stato o di tale organizzazione del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione

Testo vigente dal 3 marzo 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-02-10;27~accordo-artxiv · fonte su Normattiva